argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il cosiddetto divieto di interposizione di manodopera e, comunque, il divieto dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 considerano il contratto di appalto in senso lato e non distinguono fra appalto e subappalto. In particolare, ai fini della violazione dell’art. 29, primo comma, del decreto n. 276 del 2003 è irrilevante qualunque questione sui rapporti interni fra l’appaltatore e il subappaltatore, per esempio a proposito della discordanza fra l’oggetto del contratto di appalto e quello di subappalto.
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Il principio è noto (v. Cass. 10 giugno 1999, n. 5721; Cass. 10 novembre 2020, n. 25220, ord., pubblicata su questo Sito; si rinvia al relativo commento).