Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/11/2020 - Breve commento al decreto legge n. 149 del 2020 con riferimento ai principali profili giuslavoristici.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del giorno 9 novembre 2020 e in vigore dalla medesima data, c. d. decreto ristori bis) ha introdotto “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese (…)” rispetto a quelle previste dal decreto legge n. 137 del 2020 (c. decreto ristori) e, prima ancora, dal decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, misure tutte “connesse alla emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Questo commento si concentra, in via esclusiva, sulle ulteriori misure dedicate ai datori di lavoro e ai lavoratori e su alcuni altri profili giuslavoristici.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le tutele dedicate ai datori di lavoro.

 

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del c. d. decreto ristori è concesso in misura doppia agli esercenti attività di gelateria e di pasticceria, anche ambulanti, e agli esercenti attività di bar, di altri esercizi simili senza cucina e di alberghi con domicilio fiscale o con sede operativa nelle aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute” adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto legge n. 149 del 2020 (art. 1, primo comma).

Poi, il predetto contributo a fondo perduto è esteso, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (art. 1, quarto comma).

Inoltre, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita Iva attiva (e aperta prima della medesima data), i quali svolgano come attività prevalente una tra quelle riconducibili ai cc. dd. codici ateco riportati nell’allegato 2 al decreto legge n. 149 del 2020 e che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute” adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’art. 30 dello stesso decreto legge n. 149 del 2020 (art. 2).

La sospensione del versamento dei contributivi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti nel mese di novembre 2020 prevista dall’art. 13 del decreto legge n. 137 del 2020 è concessa anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al c. d. decreto ristori bis (art. 11, primo comma).

Altresì, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti nel mese di novembre 2020 è concessa ai datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute” adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto legge n. 149 del 2020 e appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 a questo ultimo (art. 11, secondo comma).

I versamenti contributivi sospesi devono essere effettuati (senza applicazione né di sanzioni, né di interessi) in una unica soluzione entro il giorno 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il giorno 16 marzo 2021 (art. 11, quarto comma).

Inoltre, l’“esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e della acquacoltura” previsto dall’art. 16 del c. d. decreto ristori è riconosciuto anche per il periodo retributivo relativo al mese di dicembre 2020 (art. 21).

Ancora, i termini di decadenza prescritti per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziali e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo collocati nel periodo 1° – 30 settembre 2020 sono prorogati al giorno 15 novembre 2020 (art. 12, primo comma).

Poi, i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 12 del c. d. ristori sono riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (art. 12, secondo comma).

Infine, “nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” è istituito un “fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore” per interventi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome della legge n. 266 del 1991, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome dell’art. 7 della legge n. 383 del 2000, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 iscritte nella relativa anagrafe (art. 15, primo comma). Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse (art. 15, secondo comma). Tuttavia, il contributo erogato attraverso il predetto fondo non sarà cumulabile con le misure concesse dagli artt. 1 e 3 del c. d. decreto ristori (art. 15, terzo comma).

Invece, il “fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche” istituito dall’art. 3 del c. d. decreto ristori assume la nuova denominazione di “fondo unico per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” (art. 29).

 

  1. Le tutele dedicate ai lavoratori.

 

Limitatamente alle aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute” adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’art. 30 dello stesso decreto legge n. 149 del 2020, in cui è stata sospesa la attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il lavoratore dipendente genitore di alunni delle predette scuole può astenersi dal lavoro per  la intera durata della sospensione. Ciò a condizione del fatto che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Per tali periodi di congedo sono riconosciute una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa (art. 13, primo e secondo comma).

Il medesimo congedo è concesso ai genitori di figli disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali è stata disposta la chiusura (art. 13, terzo comma).

Invece, i lavoratori autonomi iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps o alle gestioni speciali della assicurazione generale obbligatoria (e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado nelle quali è stata sospesa la attività didattica in presenza perché collocate in aree del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute” adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’art. 30 dello stesso decreto legge n. 149 del 2020, possono fruire, a partire dal giorno 9 novembre 2020, di uno o più “bonus” di importo massimo complessivo pari a €. 1.000,00 per l’acquisto di servizi di baby sitting nel periodo di sospensione. Ciò a condizione del fatto che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito conseguenti alla sospensione o alla cessazione della attività lavorativa ovvero un altro genitore disoccupato o non lavoratore (art. 14, primo comma).

Il medesimo beneficio è concesso anche ai lavoratori autonomi genitori di figli disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali è stata disposta la chiusura (art. 14, secondo comma) e ai lavoratori genitori affidatari (art. 14, terzo comma).

Tuttavia, il bonus non può essere utilizzato per le prestazioni rese dai familiari (art. 14, quarto comma) ed è incompatibile con la fruizione del c. d. bonus asilo nido (art. 14, quinto comma).

Da ultimo, ai fini della erogazione della indennità prevista dall’art. 17 del c. d. decreto ristori a favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza della emergenza epidemica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, si considerano cessati a causa della emergenza epidemica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati (art. 28, primo comma).

 

  1. Altre misure volte a fronteggiare le conseguenze della emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19.

 

Sono apportate modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, agli allegati XLVII e XLVIII relativi alle misure di sicurezza contro il rischio derivante da agenti biologici (art. 17). Le modifiche sono la conseguenza del recepimento della direttiva europea 2020 / 739 in data 3 giugno 2020 in materia di tutela dei lavoratori dal virus c. d. Covid – 19.

 

  1. Considerazioni finali.

 

In ragione della applicazione della disciplina del c. d. temporary framework in materia di aiuti di stato (la cui scadenza, prevista per il giorno 31 dicembre 2020, è stata prorogata al giorno 30 giugno 2021 e, forse, sarà prorogata sino al giorno 30 settembre 2021), i contributi a fondo perduto non possono essere complessivamente superiori a €. 800.000,00 per impresa. Inoltre, essi non possono essere concessi a imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e per le piccole imprese non assoggettate a procedure concorsuali per insolvenza.

I contributi a fondo perduto possono essere erogati anche alle imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro. Tuttavia, l’accesso al fondo non è automatico, poiché la previsione di un meccanismo che funziona per zone, per cc. dd. codici ateco e per coefficienti impone ai possibili beneficiari di presentare una apposita domanda.

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è regolata dalla circolare n. 129 del 2020 dell’Inps, secondo la quale la contribuzione di riferimento è quella pagata nel mese di novembre 2020 (e, quindi, con competenza ottobre 2020), sono esclusi i premi dovuti all’Inail, ma è compresa anche la quota dei contributi a carico dei lavoratori (a differenza delle altre sospensioni sino a ora previste dalla legislazione emergenziale).

Il nuovo congedo straordinario concesso ai genitori lavoratori dipendenti e il nuovo “bonus baby sitting” accordato ai genitori lavoratori autonomi costituiscono misure ad hoc per i lavoratori delle cc. dd. zone rosse.

In generale i nuovi strumenti approntati dal legislatore emergenziale per contrastare gli effetti della “seconda ondata” della emergenza epidemica sono contenuti soprattutto nel c. d. decreto ristori, il quale si innesta e convive con quanto già previsto dal decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Invece, il c. d. decreto ristori bis, tra l’altro, interviene sul primo decreto ristori, a volte in modo opportuno, apportando correzioni, a volte in modo poco coordinato, così creando confusione applicativa. In questo modo, si è dato vita a una serie di provvedimenti, i quali si intrecciano tra di loro, nonché a strumenti, i quali si duplicano, con caratteristiche solo in parte similari. Il risultato è una produzione normativa di difficile interpretazione, a cui cercano di sopperire circolari, messaggi e note applicative.

In particolare, i cc. dd. decreti ristori si sono dimenticati di prevedere misure di sostegno a favore dei “lavoratori fragili”, obbligati ad astenersi dal lavoro per sorveglianza precauzionale. Infatti, sino al giorno 15 ottobre 2020, per tali lavoratori era prevista la equiparazione della assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero; mentre dal giorno 16 ottobre 2020 al giorno 31 dicembre 2020, è riconosciuto loro solo il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (se compatibile). Con il messaggio n. 3653 del 2020 e con il messaggio n. 4157 del 2020, l’Inps ha chiarito che la sorveglianza precauzionale per i “lavoratori fragili” non configura una incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta, tale da impedire, in assoluto, lo svolgimento della attività lavorativa (incapacità che costituisce il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), con la conseguenza che a tali soggetti non è applicabile la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera.   

Inoltre, il c. d. bonus baby sitting non può essere fruito dai liberi professionisti.

A onore del vero, nessuna misura adottata dal c. d. decreto ristori bis e, prima ancora, dal c. d. decreto ristori può essere goduta da liberi professionisti, da agenti di commercio, ma anche da fornitori di attività chiuse, sospese o fortemente limitate. In particolare, i liberi professionisti sono stati esclusi in toto dai cc. dd. decreti ristori, ma restano anche privi di ammortizzatori sociali concessi dalla c. d. gestione separata presso l’Inps e dalle rispettive casse di previdenza. Secondo il Presidente di Cassa forense, Avv. Luciano Nunzio, scadenze fiscali a parte, dall’inizio della emergenza epidemica la unica forma di sostegno offerto dal Governo alle categorie ordinistiche è stato un bonus del valore di €. 600,00, bonus chiesto e (legittimamente) ottenuto da 144 mila avvocati su un totale di 245 mila iscritti.

La unica speranza dei liberi professionisti è quella di essere (almeno) lasciati per ultimi.

Comunque, ulteriori misure saranno adottate con la legge di bilancio per l’anno 2021 e pare che, a breve, sarà emanato un c. d. decreto ristori ter.