argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 269 del giorno 28 ottobre 2020 e in vigore dal giorno 29 ottobre 2020, c. d. decreto ristori) ha introdotto misure di “sostegno ai lavoratori e alle imprese” ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, misure tutte “connesse alla emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Inoltre, il c. d. decreto ristori ha introdotto alcune disposizioni in materia di giustizia (artt. da 23 a 30), disposizioni in vigore dal giorno 29 ottobre 2020 al giorno 31 gennaio 2021, che derogano, in parte, alcune delle disposizioni previste dall’art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Questo commento si concentra, in via esclusiva, sulle ulteriori misure dedicate ai datori di lavoro e ai lavoratori.
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di avv. Valentina Zaccarelli
È concesso un ulteriore periodo di sei settimane di accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziali, settimane che devono essere fruite dal giorno 16 novembre 2020 al giorno 31 gennaio 2021 e che sono riservate ai datori di lavoro ai quali è stato interamente autorizzato (e che abbiano fruito?) il secondo periodo di nove settimane previsto dall’art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai datori di lavoro che esercitano le attività sospese o limitate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. A pena di decadenza, le domande devono essere presentate all’Inps (anche in caso di richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziali in deroga) “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività” ovvero “entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore” del c. d. decreto ristori, “in fase di prima applicazione”. Non si comprende con esattezza che cosa significhi il fatto che “i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al giorno 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma” (art. 12, commi da 1 a 8).
I datori di lavoro privati non appartenenti al settore agricolo che non chiedono l’accesso alle ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione salariale emergenziali possono godere dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a loro carico previsto dall’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, settimane fruibili entro il giorno 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già beneficiate nel mese di giugno 2020 (art. 12, 14esimo comma);
L’esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a loro carico relativa alle retribuzioni del mese di novembre 2020 (nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o di altre riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero medesimo) può essere goduto anche da parte dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e della acquacoltura, da parte dei datori di lavoro produttori di vino e birra, nonché da parte degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni (art. 16).
Inoltre, sono stati sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e dei premi per la assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai cc. dd. codici ateco riportati nell’allegato 1 del c. d. decreto ristori e che hanno sede operativa nel territorio dello Stato. Il versamento dei contributi e dei premi dovrà essere effettuato (senza applicazione di sanzioni e di interessi) in una unica soluzione entro il giorno 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, di cui la prima sempre entro il giorno 16 marzo 2021 (art. 13).
Poi, il decreto legge n. 137 del 2020 ha previsto alcuni contributi a fondo perduto. Nello specifico, in primo luogo, il predetto decreto legge ha introdotto un contributo a fondo perduto di valore massimo pari a €. 150.000,00 in favore degli esercenti, in modo prevalente, una delle attività sospese o limitate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, a condizione del fatto che essi siano titolari di partita Iva al giorno 25 ottobre 2020 e che abbiano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 1). In secondo luogo, il c. d. decreto ristori ha previsto contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e della acquacoltura (art. 7).
Ancora, è stato istituito, presso il Ministero della economia e delle finanze, un “fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”, fondo destinato alla adozione di misure di sostegno e di ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o che hanno ridotto la attività istituzionale in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive (art. 3).
Infine, è stato prorogato al giorno 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta dell’art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, relativa all’anno di imposta 2019 (art. 10).
È stato prorogato sino al giorno 31 gennaio 2021 (termine dello stato di emergenza) il c. d. divieto di licenziamento economico (art. 12, nono, decimo e undicesimo comma). In particolare, il c. d. decreto ristori prevede che “sino al giorno 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Sino alla stessa data (…), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le preclusioni e le sospensioni (…) non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva della attività della impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, della attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (…). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio della impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo della azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso”.
Poi, il decreto legge n. 137 del 2020 ha disposto alcune indennità ulteriori a quelle previste dalla precedente legislazione emergenziale. In particolare, è stata prevista una indennità di importo pari a €. 1.000,00 in favore:
- dei soggetti beneficiari della indennità prevista dall’art. 9 del decreto – legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020;
- dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato, in modo involontario, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e che non sono titolari né di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di c. d. Naspi alla data del 29 ottobre 2020;
- dei lavoratori in somministrazione di lavoro, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato, in modo involontario, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e che non sono titolari né di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di c. d. Naspi alla data del 29 ottobre 2020;
- dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali titolari nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, non titolari di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020;
- dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato, in modo involontario, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e che non sono titolari né di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né di pensione;
- dei lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020, e che non sono titolari né di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né di pensione;
- dei lavoratori autonomi, non titolari di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni dell’art. 2222 cod. civ., che non hanno un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020, che, per questi contratti, sono già stati iscritti alla c. d. Gestione separata dell’Inps alla data del 17 marzo 2020, con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile, e che non sono titolari né di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di pensione;
- degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a €. 5.000,00, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla c. d. Gestione separata dell’Inps alla data del 29 ottobre 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari né di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di pensione;
- dei lavoratori iscritti al c. d. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo intercorrente tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 ottobre 2020, ai quali deriva un reddito non superiore a €. 50.000,00 e non titolari di pensione;
- dei lavoratori iscritti al c. d. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo intercorrente dal giorno 1° gennaio 2019 al giorno 29 ottobre 2020, ai quali deriva un reddito non superiore a €. 35.000,00.
La domanda deve essere presentata all’Inps entro il giorno 30 novembre 2020.
Tuttavia, il c. d. decreto ristori statuisce che “decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore si decade dalla possibilità di richiedere la indennità dell’art. 9 del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” (art. 15).
Inoltre, per il mese di novembre 2020 è stata prevista una indennità di importo pari a €. 800,00 erogata dalla Spa Sport e salute in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (riconosciuti dal Coni e dal Cip), le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i quali, in conseguenza della emergenza epidemica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che non sono titolari né di altro reddito da lavoro, né del reddito di cittadinanza, né del reddito di emergenza, né di trattamenti di integrazione salariale. La domanda deve essere presentata entro il giorno 30 novembre 2020 (art. 17).
Invece, ai soggetti già beneficiari della indennità dell’art. 96 del decreto – legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, della indennità dell’art. 98 del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, della indennità dell’art. 12 del decreto – legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, i quali mantengono i requisiti richiesti, la indennità pari a €. 800,00 è erogata dalla Spa Sport e salute in modo automatico anche per il mese di novembre 2020 (art. 17, terzo comma).
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del c. d. reddito di emergenza dell’art. 23, primo comma, del decreto – legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020 e per il mese di dicembre 2020 (art. 14, primo comma).
Altresì, il c. d. reddito di emergenza è riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare dell’art. 82, quinto comma, del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per il mese di novembre 2020 e per il mese di dicembre 2020 ai nuclei familiari con un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare dell’art. 82, quinto comma, del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, senza componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall’art. 15, in possesso dei requisiti dell’art. 82, secondo comma, lett. a), c) e d), secondo comma bis e terzo comma, del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. La domanda deve essere presentata all’Inps entro il giorno 30 novembre 2020 (art. 15, secondo e terzo comma).
Per quanto non previsto dal c. d. decreto ristori, si continua ad applicare la disciplina dell’art. 82 del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, se compatibile (art. 15, quinto comma).
Nella Gazzetta ufficiale n. 279 del giorno 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c. d. decreto ristori bis), il quale prevede “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Quindi, le misure di sostegno oggetto del decreto legge n. 137 del 2020 sono state integrate … nel giro di pochi giorni.