argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Premessa. Il c. d. decreto agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del giorno 14 agosto 2020 e in vigore dal giorno successivo, giorno 15 agosto 2020), il quale aveva, tra l’altro, previsto ulteriori misure in materia di lavoro volte a fronteggiare le conseguenze di una emergenza epidemica che non pare volersi attenuare, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Di seguito, si riportano alcune delle modificazioni più rilevanti.
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di avv. Valentina Zaccarelli
Il c. d. decreto agosto aveva previsto uno specifico trattamento di integrazione salariale emergenziale fruibile dai “datori di lavoro che abbiano sospeso la attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa della impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione della emergenza epidemiologica da Covid – 19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per la emergenza Covid – 19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. In particolare, questi datori di lavoro “possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «Covid – 19 – Obbligo permanenza domiciliare».
In seguito alle modificazioni operate in sede di conversione, le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il giorno 23 febbraio 2020 al giorno 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, sino a un massimo complessivo di quattro settimane, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia”.
Con il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223 del giorno 8 settembre 2020 e vigente dal giorno 9 settembre 2020), sono state previste alcune misure volte a sostenere i lavoratori dipendenti genitori conviventi di figli minori di anni quattordici, i quali ultimi siano stati sottoposti a “quarantena” a seguito di “contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” (art. 5).
Al riguardo, la legge di conversione del c. d. decreto agosto ha introdotto una apposita disposizione, secondo la quale, sino al giorno 31 dicembre 2020, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nella ipotesi in cui il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa allo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o per parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per questi periodi di congedo c. d. straordinario, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del c. d. testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con la esclusione del secondo comma del medesimo art. 23. Inoltre, i predetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle suddette misure ovvero svolge, anche ad altro titolo, l’attività di lavoro in modalità agile o, comunque, non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore può fruirne solo se egli è genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri partner che non stiano fruendo delle misure medesime.
Invece, i genitori lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, hanno diritto, sino al giorno 30 giugno 2021, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore non lavoratore e sempre che lo svolgimento della attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.
Il secondo comma dell’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, è stato così sostituito: “sino al giorno 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico – legali (…). E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.
Poi, è stato aggiunto il comma 2 bis, secondo il quale “a decorrere dal giorno 16 ottobre e sino al giorno 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al secondo comma svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.