argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ del giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia promossa dall’Inps per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla tardiva trasmissione dei documenti necessari a istruire la domanda di riscatto di servizi utili per la determinazione dell’indennità di buonuscita.
» visualizza: il documento (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23598. )Articoli Correlati: inps - risarcimento del danno - giudice ordinario
Secondo la decisione, non opera l’art. 133, comma primo, lett. a), n. 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010, sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di azioni sul risarcimento del danno per dolosa o colposa inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, poiché la norma riguarda i soli rapporti con i privati interessati alla conclusione del procedimento; pertanto, la giurisdizione è del giudice ordinario