argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità e assistenza e tra i suoi compiti non rientra solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. L'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23616, ord.. )Articoli Correlati: cassa edile - procedimento monitorio - mutualità
Il principio è noto (v. Cass. 28 ottobre 2008, n. 25888).