argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico, il buono per il pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale.
» visualizza: il documento (Cass. 21 ottobre 2020, n. 22985, ord)Articoli Correlati: lavoro pubblico - buoni pasto - natura retributiva - natura assistenziale
Il principio è noto; infatti, “in materia di trattamento economico del personale del comparto dei ministeri, il cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione, elemento della retribuzione ‘normale’, ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso occasionale. Spetta solo ove ricorrano i presupposti dell'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale deve essere consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono pasto” (v. Cass. 8 agosto 2012, n. 14290).