argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2010, che non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del Servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 9 ottobre 2020, n. 209)Articoli Correlati: legge regionale - figura professionale - servizio sanitario
Si legge in motivazione: “il tema dei progetti sperimentali deve essere (...) distinto da quello dell’istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, almeno quando si tratti (…) di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata (…) anche prima del riconoscimento statale della professione”.