argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento disciplinare applicato da una società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, si deve escludere la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio lavoratore ed egli deve essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
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Il principio è noto (v. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3043).