argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 21 del decreto – legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, l’appaltante deve corrispondere all’Inps non solo i contributi, ma anche le sanzioni civili.
» visualizza: il documento (Cass. 15 ottobre 2020, n. 22395, ord.. )Articoli Correlati: appalti - obbligazioni contributive - responsabilità appaltante - sanzioni civili
Non convince l’idea per cui l’appaltante dovrebbe subire una misura sanzionatoria per un comportamento di un terzo, su cui non ha controllo diretto. La disciplina chiarificatrice del 2012 non innova, ma conferma un principio insito nel sistema.