argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 è illegittimo sul piano costituzionale nella parte in cui non prevede che l’impugnazione sia inefficace se non seguita, entro i successivi centottanta giorni, anche dal deposito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ..
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La soluzione è equa e razionale. V. Trib. Catania 17 maggio 2019, ord., cioè l’ordinanza di remissione, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Si è detto (v. Cass. 6 dicembre 2018, n. 31647) che, “in tema di impugnazione del licenziamento, ai fini del rispetto del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, rileva solo il deposito del ricorso introduttivo a un giudizio di merito, non a un procedimento cautelare”. Il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 14 luglio 2018, n. 14390, e con quello della sentenza Trib. Teramo 10 aprile 2018. Questo ha portato all’attuale questione di legittimità costituzionale.