argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A seguito dell’art. 4, comma ottantasettesimo, della legge della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 22 del 2007, con cui si prevede che “è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Anas”, il personale è transitato a una società a capitale pubblico regionale. A tale riguardo, l’art. 63, comma settimo ter, della legge della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 13 del 2014 non è illegittimo sul piano costituzionale, nonostante preveda l’ammontare massimo delle retribuzioni. Infatti, con interpretazione adeguatrice, si deve ritenere che tale norma sia un atto di indirizzo agli amministratori della Società a capitale pubblico, con la conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione al preteso carattere privatistico della disposizione.
» visualizza: il documento (Cass. 13 ottobre 2020, n. 22073. )Articoli Correlati: società controllate - atti di indirizzo - amministratori
Il caso è molto interessante e merita attenzione. L’interpretazione adeguatrice è motivata con molto scrupolo e la tesi è sostenibile