argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel vecchio libro di matricola, è inapplicabile l'art. 36 bis, comma settimo, del decreto - legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni nell'art. 1, comma primo, della legge n. 248 del 2006, essendo stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 novembre 2014, n. 254, nella parte in cui prevede che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore non poteva essere inferiore a euro 3.000,00, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
» visualizza: il documento (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21481, ord.. )Articoli Correlati: matricola - sanzione - sanzione civile - contributi
Il principio è noto (v. Cass. 9 febbraio 2018, n. 3208, ord.).