argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La legge della Regione Campania n. 4 del 2011, nel riconoscere il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti collocati in modo utile in graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione e ha natura di legge di interpretazione autentica degli artt. 2 e 3, comma primo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2004, poiché predilige una delle interpretazioni possibili delle norme interpretate, senza che rilevi, in senso contrario, la pregressa diversa interpretazione e senza che, pertanto, sia elusiva dell'obbligo di osservanza delle norme sovranazionali in violazione dell'art. 117, primo comma, cost.. Né, in tale modo, si realizza una ingiustificata interferenza nell'amministrazione della giustizia, in quanto la sua efficacia retroattiva (comunque insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali acquisiti) è giustificata dalla necessità di tutelare interessi protetti dalla Costituzione, quali la concretezza degli interventi assistenziali e il rispetto delle esigenze di bilancio dell'ente erogatore.
» visualizza: il documento (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21594, ord.. )Articoli Correlati: reddito di cittadinanza - graduatoria - legge di interpretazione autentica - legge regionale
Il principio è noto (v. Cass., sez. un., 5 giugno 2014, n. 12644).