argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il principio del cosiddetto “minimale contributivo” è applicabile a qualunque ipotesi di sospensione del rapporto.
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Il principio è noto (v. Cass. 4 maggio 2020, n. 8446, ord., pubblicata su questo Sito; si rinvia al relativo commento). Infatti, si è detto, “il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, e tale parificazione risponde alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale” (v. Cass. 2 settembre 2016, n. 17531).