argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora sussista un trasferimento di azienda, il cessionario non ha diritto agli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma quarto e comma quarto bis, della legge n. 223 del 1991.
» visualizza: il documento (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2228)Articoli Correlati: benefici contributivi - procedura di mobilità
Il principio è consolidato. Infatti, “il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia in effetti sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi, così che il diritto ai benefici deve essere escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, mentre non ha rilievo il disposto dell'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990, che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza avere riguardo agli aspetti contributivi” (v. Cass. 20 settembre 2016, n. 18402).