argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 2001 / 23 / ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare alla luce dell’art. 3, paragrafi 1 e 4, nonché dell’art. 5, paragrafo 2, lett. a), deve essere interpretata nel senso per cui, in caso di trasferimento di una impresa soggetta a una procedura di insolvenza realizzato dal curatore fallimentare, essa non osta a una normativa nazionale secondo la quale, laddove l’evento che faccia scattare il diritto a una pensione di vecchiaia sulla base di un regime complementare di previdenza aziendale si verifichi dopo l’apertura della procedura di insolvenza, il cessionario non è responsabile dei diritti di un lavoratore a tale pensione di vecchiaia in corso di maturazione accumulati per i periodi di occupazione anteriori all’apertura della procedura, alla condizione per cui, per quanto riguarda la parte dell’importo di cui non risponde il cessionario, i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei lavoratori siano di un livello almeno equivalente a quello richiesto in forza dell’art. 8 della direttiva 2008 / 94 Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. L’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2001 / 23 / ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, letto in combinato disposto con l’art. 8 della direttiva 2008 / 94 Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale, laddove l’evento che faccia scattare il diritto a una pensione di vecchiaia sulla base di un regime complementare di previdenza aziendale si verifichi dopo l’apertura della procedura di insolvenza nel corso della quale sia stato effettuato il trasferimento dell’impresa, per quanto riguarda la parte di tali prestazioni che incombe sul cessionario, da un lato, l’organismo di garanzia contro l’insolvenza determinato in base al diritto nazionale non è tenuto a intervenire qualora i diritti a prestazioni di vecchiaia in corso di maturazione non fossero già definitivi al momento dell’apertura di tale procedura di insolvenza e, all’altro, ai fini della determinazione dell’importo relativo alla parte di tali prestazioni di cui il suddetto organismo è responsabile, l’importo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda che il lavoratore interessato percepiva al momento dell’apertura della procedura, qualora ne consegua che i lavoratori si vedano privati del livello minimo di tutela garantito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 8 della direttiva 2008 / 94 Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella parte in cui prevede un livello minimo di tutela dei diritti dei lavoratori maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia può produrre in via diretta effetti, così da potere essere invocato nei confronti di un ente di diritto privato designato dallo Stato membro interessato come l’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni aziendali, a condizione, da un lato, che, tenuto conto del compito di garanzia affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato e, dall’altro, che tale compito si estenda di fatto ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesto il livello minimo di tutela previsto dal citato art. 8, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 9 settembre 2020, C. – n. 674 del 2018 e C. – n. 675 del 2018, Sig. Em e altri c. Tmd friction Esco Gmbh. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - tutela dei crediti - pensione di vecchiaia - diritto comunitario
Il caso è molto complesso e coinvolge una valutazione delle prestazioni garantite dall’organismo di garanzia tedesco; si legge in motivazione che “il livello minimo di tutela richiede (…) che uno Stato membro garantisca a un ex lavoratore, esposto a una (…) riduzione delle proprie prestazioni di vecchiaia, una indennità di importo che, senza necessariamente coprire la totalità delle perdite subite, sia tale da porre rimedio al loro carattere manifestamente sproporzionato”.