argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre in proporzione l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, deve prima determinare l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'Inail, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.
» visualizza: il documento (Cass. 5 ottobre 2020, n. 21314, ord.. )Articoli Correlati: azione di rivalsa - concorso di colpa - inail
Il principio è noto (v. Cass. 11 marzo 2915, n. 4879