argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
La procedura di conciliazione e di arbitrato dell’art. 7 St. lav. è applicabile alle imprese di trasporto pubblico e, ai sensi dell’art. 58 dell’allegato a del regio decreto n. 148 del 1931, il ricorso gerarchico è facoltativo.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 23 settembre 2020)Articoli Correlati: sanzioni disciplinari - trasporto pubblico - procedura di conciliazione e arbitrato
Il caso è singolare e la motivazione è convincente, perché, sulla base dell’interpretazione letterale, la possibile proposizione del ricorso gerarchico non impedisce l’immediato ricorso alla procedura di conciliazione e di arbitrato dell’art. 7 St. lav..