argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la direttiva 2006 / 54 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, devono essere interpretate nel senso per cui rientrano nel loro ambito di applicazione disposizioni del diritto di uno Stato membro ai sensi delle quali, da un lato, una parte dell’importo della pensione aziendale, che, con contratto, il datore di lavoro si è impegnato a versare in via diretta a chi sia stato suo dipendente, deve essere prelevata alla fonte dallo stesso datore di lavoro e, dall’altro, è resa inefficace l’indicizzazione, convenuta per contratto, di tale prestazione. L’art. 5, lett. C), e l’art. 7, lett. A), iii), della direttiva 2006 / 54 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che una impresa controllata dallo Stato si è impegnato per contratto a versare loro in via diretta e che supera determinate soglie sono privati, da un lato, di una quota di tale trattamento e, dall’altro, di una indicizzazione convenuta in via consensuale, anche laddove il numero di vecchi lavoratori sia molto più alta fra quelli di sesso maschile, a condizione che tali conseguenze siano giustificate da fattori obbiettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 2, paragrafi 1 e 2, lett. b), direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che una impresa controllata dallo Stato si sia impegnata per contratto a versare loro in via diretta e che superi determinate soglie si vedano privati, da un lato, di un importo trattenuto e, dall’altro, di una indicizzazione prevista in modo consensuale, per il solo fatto che tale normativa si applica solo a beneficiari che abbiano superato una certa età. Gli artt. 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che una impresa controllata dallo Stato si sia impegnata per contratto a versare loro e che superi determinate soglie si vedano privati, da un lato, di un importo trattenuto e, dall’altro, di una indicizzazione prevista in modo consensuale (principio di diritto desunto dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 24 settembre 2020, C. – n. 223 del 2019, Sig. YS c. Nk Ag.. )Articoli Correlati: trattamento pensionistico - impresa controllata - diritto comunitario
Mentre è convincente la motivazione sull’inesistenza di una discriminazione per età (è inevitabile la considerazione di persone anziane, quando si parla di trattamenti pensionistici), lascia dubbi l’esclusione della discriminazione delle donne e il rinvio al giudice del rinvio dovrebbe indurre a una considerazione. Il danno molto intenso a favore di donne dovrebbe suggerire una più attenta valutazione dell’esistenza di razionali obbiettivi, punto su cui la decisione è lacunosa.