argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La determinazione con cui il direttore di una azienda unità sanitaria locale, per affidare l’incarico di dirigente di struttura complessa ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, indica un secondo avviso pubblico invece di procedere al cosiddetto “scorrimento” nell’ambito della terna selezionata in una precedente procedura selettiva è un atto adottato in base ai poteri di diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 21 settembre 2020, n. 19668, ord.. )Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - dirigente - graduatoria
La sentenza è molto complessa e sottolinea che “ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale, nel caso di procedimenti (…) complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi, tra cui quella dedicata all’emanazione dell’avviso pubblico, quella riservata alla selezione dei curricula, quella caratterizzata da colloqui (e non da esami orali) per l’individuazione dei candidati nell’ultima fase, quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell’abito delle quali operare la scelta conclusiva e fiduciaria, in considerazione del principio di concentrazione delle tutele (…), la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi”. Tuttavia, in questa vicenda, il giudizio aveva per oggetto il mancato “scorrimento”.