argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I permessi riconosciuti al disabile ai sensi dell’art. 33, comma sesto, della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la loro funzione debba essere di necessità diretta alle esigenze di cura (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 25 settembre 2020, n. 20243, ord.. )Articoli Correlati: permessi - lavoratore disabile - assunzione disabile - integrazione familiare
Nel caso di specie, il disabile aveva goduto dei permessi in concomitanza con festività e senza alcuna esigenza di cura. La sentenza sottolinea la differenza di funzione di tali permessi rispetto a quelli riconosciuti ai familiari dei disabili.