argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 111 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l’esecuzione di lavori in quota comporta la necessaria adozione delle cosiddette misure di prevenzione collettive, che possono essere omesse solo qualora siano incompatibili con la situazione tecnica. In questo senso le misure collettive sono “prioritarie” rispetto all’uso di dispositivi di protezione individuali.
» visualizza: il documento (Cass. 31 agosto 2020, n. 18137)Articoli Correlati: infortuni sul lavoro - attività in quota - misure di prevenzione collettive
La decisione lascia delle perplessità, che non è facile dissipare anche per il mancato chiarimento della dinamica dell’infortunio. Secondo la stessa decisione, il giudice di secondo grado aveva sostenuto che il criterio di priorità della misure collettive “lascia (…) al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a una serie di fattori” e il principio non appare affatto irragionevole, ferma la difficoltà di collegarlo a una dinamica poco decifrabile in fatto.