argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’autorizzazione a un docente universitario a tempo pieno a svolgere un incarico conferito da un soggetto privato può essere solo preventiva e non resa con la formula “ora per allora”.
» visualizza: il documento (Cass. 2 settembre 2020, n. 18206. )Articoli Correlati: Docenti universitari - tempo pieno - autorizzazione
Motivata con scrupolo, la sentenza si basa sull’interpretazione letterale dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 6, comma decimo, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010. La soluzione rigorosa non convince, poiché non spiega per quali motivazioni a posteriori l’amministrazione non si potrebbe interrogare sul sussistere delle condizioni per l’autorizzazione. Né si considera come, spesso, il professore universitario apprenda in ritardo la previsione di un compenso (si pensi all’invito a un seminario che si scopra remunerato dopo l’effettuazione). Il potere di valutazione retroattivo dell’amministrazione non può essere escluso sulla base di indizi letterali di segno opposto.