argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del giorno 8 settembre 2020 e vigente dal giorno 9 settembre 2020), sono state previste alcune misure volte a sostenere i lavoratori dipendenti genitori conviventi di figli minori di anni quattordici, i quali ultimi siano stati sottoposti a “quarantena” a seguito di “contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” (art. 5).
» visualizza: il documento (decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 )Articoli Correlati: congedi - genitori lavoratori - emergenza sanitaria Covid – 19
Sino al giorno 31 dicembre 2020, in caso di sottoposizione da parte del Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale territorialmente competente del figlio convivente minore di anni quattordici alla c. d. quarantena a seguito di “contatto” con un soggetto positivo al virus denominato “Covid – 19” “verificatosi all’interno del plesso scolastico”, i genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare di due misure di sostegno previste, in modo specifico, dal legislatore emergenziale.
In particolare, il genitore lavoratore dipendente, il quale non svolga già ad altro titolo la prestazione lavorativa in modalità agile o non sia disoccupato, ha la facoltà di lavorare in modalità agile per tutto o per parte del periodo della c. d. quarantena del figlio.
In alternativa e in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il predetto genitore può astenersi dal lavoro e godere di una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, oltre al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Un primo punto deve essere messo in luce: il riconoscimento delle misure ad hoc previste dal legislatore emergenziale per lavoratori dipendenti genitori conviventi di figli minori di anni quattordici sottoposti a “quarantena” a seguito di “contatto” con un soggetto positivo al virus denominato “Covid – 19” “verificatosi all’interno del plesso scolastico” dipende dalla disponibilità di spesa prevista dallo stesso legislatore emergenziale. Di conseguenza, in caso di raggiungimento (“anche in via prospettica”) del limite di spesa previsto, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande (art. 5, sesto comma).
In secondo luogo, appare sussistere una differenza di trattamento dei lavoratori dipendenti che possono svolgere la attività lavorativa in modalità agile rispetto a quelli che non possono e che, pertanto, potranno solo beneficiare dello specifico congedo. Dalla lettura della disposizione emerge che i lavoratori impossibilitati lavorare in modalità agile percepiranno solo il cinquanta per cento della retribuzione (a differenza di coloro che potranno godere del c. d. smartworking, i quali percepiranno la retribuzione per intero).
Inoltre, si tratta di misure di sostegno previste per i soli lavoratori dipendenti.
Ancora, secondo la lettera della norma, queste misure non dovrebbero essere applicabili nella ipotesi in cui il minore sia sottoposto a “quarantena” a seguito di un contatto verificatosi in ambito extrascolastico.
Un ultimo punto deve essere messo in luce: chi decide la possibilità o meno di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile? Si presume il datore di lavoro; ma si presume anche un futuro ricco di contestazioni e di ricorsi di urgenza.