argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il direttore generale di una azienda unità sanitaria locale cessi il suo precedente rapporto di lavoro subordinato per dimissioni, l’azienda deve versare i contributi alla cosiddetta gestione separata, ai sensi dell’art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995, per la natura autonoma del rapporto.
» visualizza: il documento (Cass. 14 settembre 2020, n. 19060)Articoli Correlati: direttore generale - azienda unità sanitaria locale - posizione previdenziale
Sul piano interpretativo, la soluzione è esatta, ma l’esito è iniquo, poiché la tutela previdenziale del direttore generale è debolissima, senza una plausibile ragione. Non convince l’affermazione secondo cui “tale soluzione non determina, come paventato dal giudice di merito, problemi di compatibilità costituzionale, attesa la differenza che intercorre tra chi per assumere l’incarico sospenda una situazione lavorativa in atto e chi non ne abbia in atto alcuna; del resto, anche la posizione contributiva presso la gestione separata è utilizzabile a fini pensionistici, anche mediante totalizzazione, cumulo o pensione supplementare, a seconda della situazione concreta e del regime temporale applicabile, così che neppure tale posizione risulta sprovvista di tutela”. Non si comprende perché, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 cost., si dovrebbe considerare l’esistenza della tutela previdenziale e non la sua intensità.