argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Qualora il lavoratore alleghi di avere diritto alla cosiddetta stabilizzazione del suo rapporto, la giurisdizione è del giudice ordinario, poiché la controversia inerisce a un preteso diritto soggettivo, in particolare qualora la legge identifichi in modo oggettivo e predeterminato i presupposti della cosiddetta stabilizzazione e non debba essere espletata alcuna procedura concorsuale.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione terza, 30 novembre 2018, n. 6821. )Articoli Correlati: stabilizzazione lavoratori precari
Nello stesso senso, v. Tar Veneto, sezione terza, 25 gennaio 2017, n. 74, e Cons. Stato, sezione quinta, 20 dicembre 2018, n. 7183