argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il lavoratore chieda un permesso ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere un congiunto disabile, si rechi alla sua residenza, a disposizione del congiunto, indisposto, non vi è uso abusivo dei permessi e non sussiste la giusta causa di licenziamento.
» visualizza: il documento (Cass. 12 agosto 2020, n. 16930, ord)Articoli Correlati: assistenza sociale - permesso
Per una impostazione paragonabile, v. Cass. 14 agosto 2019, n. 21416, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Per ipotesi risolte in modo opposto, v. Il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 9 luglio 2019, n. 18411, della sentenza Cass. 13 settembre 2016, n. 17968, con quello della sentenza Cass. 22 marzo 2016, n. 5574, con quello della sentenza Cass. 6 maggio 2015, n. 9217, e con quello della sentenza Cass. 12 maggio 2015, n. 9749, pubblicate su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.