argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di retrocessione dell’azienda affittata all’affittante, il lavoratore non può rinunciare, neppure in sede protetta, alla responsabilità solidale dell’affittante per crediti in parte sorti prima dell’affitto e non onorati dall’affittuario, in parte sorti in pendenza dell’affitto stesso. Infatti, il diritto del lavoratore nei confronti dell’affittante sorge solo con la retrocessione e, in un momento antecedente, non può essere oggetto di rinuncia.
» visualizza: il documento (Cass. 13 agosto 2020, n. 17109, ord.. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - responsabilità solidale - affitto di azienda -
Poiché si discute di retrocessione, l’ordinanza riguarda la responsabilità solidale di chi riceva l’azienda (l’originario affittante a cui è restituita). Il caso non è chiarito in modo sufficiente. Pare di capire che si discuta di una rinuncia avvenuta in modo contestuale alla retrocessione, a seguito della contemporanea risoluzione del contratto di affitto. Se è così, la pronuncia non convince. Ai fini dell’identificazione dei diritti futuri, non si deve avere riguardo per un criterio cronologico, ma logico. Se le rinunce sono coerenti con una risoluzione contestuale e nota del contratto di azienda, poco importa il frangente della stipulazione dei singoli atti, collegati dal punto di vista funzionale. La rinuncia ha per oggetto diritti bene identificati e sorti nel patrimonio e non rigurda affatto diritti futuri.