argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di motivazione troppo sintetica del licenziamento, opera l’art. 18, sesto comma, St. lav., poiché la sanzione del primo comma riguarda il caso del licenziamento orale, cui non può essere paragonato quello della motivazione insufficiente.
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La sentenza sottolinea l’insufficienza della motivazione, ma ritiene fondata l’applicazione dell’art. 18, sesto comma, St. lav..