argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del decreto - legge n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo retributivo, obbligo che non ricorre nelle ipotesi di sospensione comunicate in via preventiva e accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, poiché deve essere pagata la retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. Pertanto, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e di superamento dei limiti percentuali previsti dal contratto collettivo per la stipulazione di contratti a tempo parziale, si deve fare riferimento al cosiddetto minimale contributivo, senza necessità di accertamento dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita.
» visualizza: il documento (Cass. 10 agosto 2020, n.16661)Articoli Correlati: minimale contributivo - lavoro a tempo parziale - sospensione del rapporto - riduzione dell
V. Cass. 12 giugno 2020, n. 11368 e Cass. 12 maggio 2020, n. 8795, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.