argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all’art. della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non deve esporre in modo specifico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento.
» visualizza: il documento (Cass. 6 agosto 2020, n. 16795. )Articoli Correlati: motivazione - licenziamento
Si legge in motivazione: “la novella legislativa si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta) introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (…) che è quella di fare comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso”.