argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario, inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili ..); tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 cost.) o alla personalità morale (artt. 32 e 2 cost., in relazione all’art. 2087 cod. civ.) del lavoratore. Pertanto, mentre il danno da carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell’orario o la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi o la violazione delle norme sui riposi, è da ritenere in re ipsa, nel caso in cui, viceversa, tali norme non siano applicabili o manchino, che agisce, per ottenere il corrispondente risarcimento, è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una al contesto in cui si siano svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711, ord.. )Articoli Correlati: dirigenti medici - lavoro straordinario - pubblico impiego privatizzato - risarcimento del danno
L’ordinanza fa il punto con grande cura delle possibili azioni risarcitorie dei medici a proposito dei danni da eccessive prestazioni di lavoro straordinario. Il principio di diritto è tanto chiaro, quanto solido.