argomento: Novitá legislative
Il c. d. decreto agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del giorno 14 agosto 2020 e in vigore dal giorno successivo, giorno 15 agosto 2020) ha previsto, tra l’altro, ulteriori misure in materia di lavoro volte a fronteggiare le conseguenze di una emergenza epidemica che non pare volersi attenuare. Le ulteriori misure emergenziali introdotte in materia di lavoro sono contenute (in via principale) nel capo I del decreto legge n. 104 del 2020, capo rubricato “disposizioni in materia di lavoro”. Tuttavia, si segnalano alcune disposizioni interessanti anche nei capi successivi al primo.
» visualizza: il documento (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)Articoli Correlati: ammortizzatori sociali - divieto di licenziamento - indennità - emergenza sanitaria Covid – 19
di avv. Valentina Zaccarelli
Nel c. d. decreto agosto, il legislatore emergenziale ha previsto alcune ulteriori misure a beneficio dei datori di lavoro.
In particolare, è stato disposto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza Covid – 19”, periodo complessivamente pari a diciotto settimane, fruibile dal giorno 13 luglio 2020 al giorno 31 dicembre 2020 (art. 1). La fruizione delle prime nove settimane è “gratuita” per tutti i datori di lavoro. Invece, la fruizione delle ulteriori nove settimane è “gratuita” solo per i datori di lavoro che hanno subito una perdita di fatturato non inferiore al 20 per cento ovvero che hanno avviato la attività di impresa in data successiva al giorno 1° gennaio 2019. Tutti gli altri datori di lavoro richiedenti sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato relativo al primo semestre dell’anno 2020 e quello relativo al primo semestre dell’anno 2019.
Altresì, sono state concesse ulteriori cinquanta giornate di c. d. Cisoa (cassa integrazione speciale operai agricoli) , giornate godibili nel periodo compreso tra il giorno 13 luglio 2020 e il giorno 31 dicembre 2020, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso il medesimo datore di lavoro (art. 1).
Inoltre, sono stati differiti i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo (al giorno 30 settembre 2020, per i termini collocati nel periodo compreso tra il giorno 1° agosto 2020 e il giorno 31 agosto 2020; al giorno 31 agosto 2020 per tutti gli altri) (art. 1).
Ancora, i datori di lavoro privati non agricoli, i quali non richiedono l’accesso all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale emergenziale previsto dal c. d. decreto agosto e che hanno fruito degli ammortizzatori sociali emergenziali nel mese di maggio 2020 e nel mese di giugno 2020, possono beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, entro il giorno 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di trattamento di integrazione salariale godute. L’esonero è revocato con efficacia retroattiva e il datore di lavoro è inibito dal presentare domanda di acceso all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale emergenziale previsto dal c. d. decreto agosto qualora lo stesso datore di lavoro violi il divieto di licenziamento c. d. economico (come revisionato dall’art. 14 dello stesso c. d. decreto agosto, art. 3).
Sempre i datori di lavoro non agricoli, i quali, a partire dal giorno 15 agosto 2020 e sino al giorno 31 dicembre 2020, stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato o trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono godere dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di sei mesi dalla data di assunzione o di trasformazione, nel limite massimo di €. 8.060,00 su base annua. Sono escluse dal beneficio la assunzione di apprendisti, la assunzione di lavoratori domestici e la assunzione di lavoratori con i quali sia già intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti (art. 6).
Il medesimo esonero, per un periodo pari a tre mesi, è previsto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7).
In via ulteriore, è stata concessa una agevolazione contributiva per favorire la occupazione nelle cc. dd. aree svantaggiate (“decontribuzione Sud”, art. 27).
Poi, l’accesso al Fondo nuove competenze è stato esteso all’intero anno 2021 (art. 4).
Con specifico riferimento ai contratti a termine, in primo luogo, è stata abrogata la “proroga automatica obbligatoria” prevista dal comma 1 bis dell’art. 93 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; in secondo luogo, è stata estesa la possibilità di proroga e di rinnovo “acausali” sino al giorno 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di dodici mesi (ferma la durata massima di ventiquattro mesi) e per una sola volta, per tutti i contratti a tempo determinato e non più solo per quelli vigenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 8).
Infine, è stato previsto uno specifico trattamento di integrazione salariale emergenziale fruibile dai “datori di lavoro che abbiano sospeso la attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa della impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione della emergenza epidemiologica da Covid – 19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per la emergenza Covid – 19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. In particolare, questi datori di lavoro “possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «Covid – 19 – Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal giorno 23 febbraio 2020 al giorno 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, sino a un massimo complessivo di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia” (art. 19).
Il legislatore emergenziale ha individuato ulteriori misure di sostegno anche in favore dei lavoratori.
In particolare, è stato previsto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale anche in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, i quali, nella stagione sportiva 2019 – 2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde inferiori o pari a €. 50.000,00. Questi lavoratori possono godere dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale per un periodo massimo complessivo di nove settimane (art. 2).
Inoltre, i trattamenti di disoccupazione (cc. dd. Naspi e Discoll) terminati nel periodo compreso tra il giorno 1° maggio 2020 e il giorno 30 giugno 2020 sono prorogati per altri due mesi a decorrere dal giorno di scadenza (art. 5).
Ancora, è stata concessa una indennità omnicomprensiva pari a €. 1.000,00 per:
- i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di c. d. Naspi, alla data di entrata in vigore del c. d. decreto agosto;
- i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di c. d. Naspi, alla data di entrata in vigore del c. d. decreto agosto;
- i lavoratori dipendenti e autonomi, i quali, in conseguenza della emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i quali, nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 29 febbraio 2020, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 cod. civ. e che non hanno un contratto in essere alla data di entrata in vigore del c. d. decreto agosto, già iscritti alla c. d. Gestione separata dell’Inps alla data del 17 marzo 2020, con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito per l’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a €. 5.000,00 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla c. d. Gestione separata dell’Inps alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolari di pensione;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a €. 35.000,00;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, in via cumulativa, della titolarità, nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; della titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; della non titolarità, al momento della entrata in vigore del c. d. decreto agosto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (art. 9).
Altresì, per il mese di giugno 2020 e per il mese di luglio 2020, è stata concessa una indennità pari a €. 600,00, in favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 115 del Codice della navigazione e di cui all’art. 17, secondo comma, della legge n. 856 del 1986, i quali hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il giorno 1° gennaio 2019 e il giorno 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di c. d. Naspi, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del c. d. decreto agosto (art. 10).
In via ulteriore, per il mese di giugno 2020, è stata prevista una indennità pari a €. 600,00 per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza della emergenza epidemica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 12).
Poi, il Governo ha stabilito il fatto che la indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza prevista per il mese di maggio 2020 è pari a €. 1.000,00 ed è erogata in via automatica (art. 13).
Infine, è stata prevista una ulteriore singola quota di c. d. reddito di emergenza (art. 23).
Da ultimo, è stata modificata la disciplina del divieto di licenziamento c. d. economico (art. 14). Nello specifico, il divieto è stato prorogato nei confronti dei datori di lavoro che non hanno “integralmente fruito” dell’ulteriore periodo di
trattamento di integrazione salariale emergenziale previsto dal c. d. decreto agosto ovvero che non hanno “integralmente” beneficiato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, sono state previste alcune deroghe: il c. d. cambio appalto; i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva della attività della impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, della attività (a condizione del fatto che, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività riconducibile a un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.); i licenziamenti conseguenti a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e con i quali, in modo individuale, si concorda la risoluzione del rapporto; i licenziamenti intimati in caso di fallimento non caratterizzato dall’esercizio provvisorio della attività di impresa ovvero nel quale è disposta la cessazione di questa ultima. Nella ipotesi in cui l’esercizio provvisorio della attività di impresa è disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso ramo.
Comunque, è sempre concessa al datore di lavoro, il quale, a prescindere dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, la possibilità, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, decimo comma, della legge n. 300 del 1970, di revocare, in ogni tempo, il recesso con contestuale richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale a partire dalla data di efficacia del licenziamento. In questa ipotesi, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, nonché senza oneri e sanzioni nei confronti del datore di lavoro (art. 14).
Sono state previste specifiche disposizioni per il settore aereo (art. 20), nonché rifinanziamenti e semplificazioni per il settore della editoria (art. 96).
Inoltre, è stato rifinanziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sono stati disposti interventi a sostegno delle imprese e della occupazione, anche nel Mezzogiorno e anche in favore degli enti del c. d. terzo settore (art. 64).
Altresì, sono stati istituiti il Fondo per la formazione personale delle casalinghe (art. 22) e il Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo (art. 89).
Ancora, sono state individuate ulteriori semplificazioni delle procedure concorsuali (art. 25), nonché operazioni di concertazione a salvaguardia della continuità delle imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale (art. 75).
Da ultimo, è stato raddoppiato il limite stabilito per il welfare aziendale relativo all’anno 2020 (art. 112).
Il legislatore emergenziale continua a prevedere misure frammentate e a preferire interventi assistenziali anziché interventi strutturali.
Infatti, a pochi giorni dalla scadenza del c. d. blocco dei licenziamenti, il Governo ha (ignorato gli appelli di economisti e di esponenti del mondo delle imprese e ha) esteso, ancora una volta, il divieto, facendo coincidere la ultra – valenza con l’ulteriore periodo di diciotto settimane di integrazione salariale concesso e fruibile dal giorno 13 luglio 2020 o con il godimento del periodo di quattro mesi di decontribuzione fruibile sino al giorno 31 dicembre 2020. Si tratta di una scadenza “mobile”, la quale varia a seconda del periodo in cui il singolo datore di lavoro fruisce dell’ultimo ammortizzatore sociale concesso o della esenzione contributiva.
Permane il dubbio di legittimità costituzionale di questo divieto, dubbio accentuato dal fatto che ora la scadenza del divieto è variabile e indeterminata.
Con riguardo alla abrogazione della proroga automatica dei contratti di apprendistato e dei contratti a termine “sospesi” a causa della emergenza epidemica, ci si domanda quale sia la sorte dei contratti già prorogati. Al riguardo, si ritiene il fatto che la abrogazione non abbia efficacia retroattiva e che, quindi, essa sia applicabile solo ai contratti in essere al giorno 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del c. d. decreto agosto.
Infine, con riferimento all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale emergenziale, l’Inps ha fornito alcune “prime indicazioni” con il messaggio n. 3131 in data 21 agosto 2020.