argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma sesto, della legge n. 240 del 2010, a proposito dell’inesistenza del diritto dei ricercatori universitari a tempo indeterminato a essere sottoposti a una valutazione per il loro eventuale passaggio fra i professori associati.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 24 luglio 2020, n. 165)Articoli Correlati: ricercatori universitari - disparità di trattamento - tempo determinato
Con una articolata motivazione, la sentenza esclude una irragionevole difformità di trattamento fra i ricercatori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, perché “il carattere discrezionale del potere dell’università di chiamata” ai sensi dell’art. 24, sesto comma, “esprime un non irragionevole bilanciamento fra l’interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato e l’interesse degli atenei a operare (…) le proprie scelte di reclutamento del personale”.