argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, quarto comma, della legge della Regione Puglia n. 13 del 2019 e dell’art. 9 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2019 a proposito dell’attività professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 28 luglio 2020, n. 170. )Articoli Correlati: attività intramuraria - negoziato sindacale - legge regionale
Si legge in motivazione: le norme impugnate “si limitano a consentire la destinazione di parte delle somme del fondo per la perequazione dei tempi di attesa, qualora le risorse previste dal fondo a ciò (…) deputato non risultino sufficienti. Il che, tuttavia, lascia inalterato ogni aspetto riservato alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nella disciplina della quota tariffaria per la costituzione del fondo perequativo”.