argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, secondo comma, del decreto legislativo n. 64 del 2017 sulle scuole italiane all’estero e, in particolare, sul fatto che il personale docente deve avere avuto residenza per almeno un anno nel Paese ospitante.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 16 luglio 2020, n. 151. )Articoli Correlati: personale docente - residenza dei lavoratori
Si legge in motivazione che il requisito della residenza all’estero è funzionale “alle esigenze gestionali del sistema delle scuole italiane all’estero e, nel contempo, concorre a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione”.