argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La concessione degli sgravi contributivi dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 448 del 1998 presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, attesa la finalità della legge di favorirne l'incremento, così che il venire meno di tale condizione determina la perdita integrale del diritto al beneficio ed è irrilevante la qualifica soggettiva della causa di contrazione del personale, in considerazione della natura eccezionale del beneficio disciplinato dalla norma, che, ove interpretata in modo diverso, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea.
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Il principio è noto (v. Cass. 26 ottobre 2017, n. 25474, ord.).