argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non è legittimo il licenziamento per scarso rendimento intimato in relazione ad assenze per malattia e in mancanza del superamento del periodo di comporto
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La sentenza rivede (in modo consapevole) il punto di vista della decisione Cass. 4 settembre 2014, n. 18678, per cui “deve considerarsi legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore per scarso rendimento allorché sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso e in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e a lui imputabile, in conseguenza della rilevante sproporzione tra gli obbiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto realizzato nel periodo preso in considerazione, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito a una media di attività tra i vari dipendenti e a prescindere dal conseguimento di una soglia minima di produzione”. Nello stesso senso della sentenza in esame, v. Cass. 13 giugno 2018, n. 15523, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.