argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Nella base di calcolo dell’indennità di maternità di una assistente di volo deve essere compresa l’indennità di volo minima garantita, per la sua corresponsione fissa; non devono essere comprese l’indennità giornaliera di volo e le diarie, in quanto correlate solo all’effettiva esecuzione della prestazione.
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Il tema è dibattuto. Infatti, si è detto, “ai fini della determinazione dell'indennità di maternità, la disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 151 del 2001; la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo in via espressa che la ‘retribuzione parametro’, da prendere a riferimento per determinare, nella misura del suo ottanta per cento, l'indennità medesima sia costituita dalla retribuzione media globale giornaliera che si ottiene dividendo per trenta l'importo ‘totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo’” (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11414). Su tale base, la sentenza in esame propone una lettura ragionevole delle previsioni del contratto collettivo nazionale di categoria sull’indennità di volo.