argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ambito di un cantiere edile, pannelli del peso di venticinque chilogrammi non possono essere spostati a un livello più alto di quello del suolo tramite l’uso di scale e, qualora ciò avvenga, vi è violazione dell’art. 2087 cod. civ
» visualizza: il documento (Cass. 15 luglio 2020, n. 15112. )Articoli Correlati: obbligo di sicurezza - imprese edili - art. 2087 c.c.
L’esame nel merito dell’affermazione è impossibile, poiché non sono note le risultanze istruttorie. Peraltro, la valutazione è di merito, in quanto si traduce in una diversa considerazione dell’esito dell’istruttoria, sull’idoneità della scala a consentire lo spostamento dei pannelli. Ciò esula dal potere della Suprema Corte e invade la sfera di cognizione esclusiva del giudice di merito.