argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il cosiddetto stress lavorativo assume rilevanza solo se è stato provocato da comportamenti illegittimi del datore di lavoro, poiché la responsabilità dell’art. 2087 cod. civ. non è oggettiva, ma fondata sulla violazione di obblighi di comportamento a protezione della salute, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché individuabili in concreto. Non vi può essere responsabilità per condotte legittime.
» visualizza: il documento (Cass. 13 luglio 2020, n. 14879, ord)Articoli Correlati: responsabilità datore di lavoro - responsabilità oggettiva - art 2087 cc
Sebbene non innovativa, la sentenza sottolinea a ragione la completa irrilevanza di condotte legittime rispetto alla causazione del cosiddetto stress e supera dubbi a torto sollevati nella prassi.