argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
L’Inail ha l’obbligo di rispondere in modo tempestivo alla domanda formulata ai sensi dell’art. 15, comma terzo, del decreto – legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, a proposito dell’idoneità dei dispositivi di protezione individuale e, in caso di mancata risposta e di mancata, tempestiva adozione del provvedimento a conclusione del procedimento, può essere adottato un provvedimento cautelare inaudita altera parte.
» visualizza: il documento (Tar Lazio, Roma, sezione terza quater, 13 luglio 2020, n. 4798, decr.. )Articoli Correlati: inail - dispositivi di protezione - provvedimento cautelare - inaudita altera parte
Il caso è nuovo, poiché la norma interpretata è di poche settimane fa. La soluzione è convincente.