Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/02/2019 - Breve disamina degli aspetti lavoristici, previdenziali e assicurativi della c. d. legge di bilancio per l’anno 2019.

argomento: Novitá legislative

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Introduzione.

In seguito a un tortuoso percorso, il giorno 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e il bilancio pluriennale per gli anni 2019, 2020 e 2021 (Gazzetta ufficiale n. 62 del giorno 31 dicembre 2018, supplemento ordinario).

La c. d. legge di bilancio per l’anno 2019 introduce alcune novità in materia di lavoro, ma con riferimento alle tanto attese disposizioni in materia pensionistica e al reddito di cittadinanza, essa rinvia a decreti attuativi e a provvedimenti connessi.

Le principali novità in materia di lavoro sono collocate in diversi commi dell’unico articolo di cui si compone la c. d. legge di bilancio per l’anno 2019. Esse possono così essere riassunte.

 

  1. Incentivi e agevolazioni.

La legge n. 145 del 2018 prevede o conferma alcuni “bonus” e alcune agevolazioni per la assunzione di giovani lavoratori.

In primo luogo, è previsto un nuovo incentivo per la assunzione di giovani di età inferiore ai trent’anni che abbiano conseguito la laurea con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108 su 110 entro la durata legale del corso di studi tra il giorno 1° gennaio 2018 e il giorno 30 giugno 2019 (cc. dd. giovani eccellenze). Il medesimo incentivo è previsto per i dottori di ricerca che non abbiano ancora compiuto trentacinque anni di età. Il datore di lavoro che assume tali giovani con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (anche parziale) o che procede alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato può godere dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi assicurativi) per i successivi dodici mesi e nel limite di €. 8.000,00 all’anno. L’incentivo in esame non pregiudica la fruizione di ulteriori benefici economici e contributivi conseguenti alla assunzione dei lavoratori. Tuttavia, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva intimato nei ventiquattro mesi successivi alla data di assunzione della c. d. giovane eccellenza comporta la revoca del beneficio e il recupero dei contributi non versati da parte dell’Inps. Per la sua effettiva fruizione è necessaria una apposita circolare applicativa dell’Inps (art. 1, commi da 706 a 717).

Un altro incentivo è previsto per i datori di lavoro iscritti al registro elettronico nazionale e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che assumono giovani conducenti di età inferiore ai trentacinque anni, con qualifica Q1, Q2 e Q3 del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione. Nello specifico, tali datori di lavoro potranno godere di una detrazione dalla imposta lorda sul reddito delle società (Ires) pari ai rimborsi erogati ai giovani conducenti (a loro volta pari alla metà delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio della attività di autotrasporto di cose per conto di terzi). La detrazione non può essere superiore a €. 3.000,00 per periodo di imposta (art. 1, commi da 291 a 295).

Un terzo incentivo è previsto per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche parziale) o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani tra i sedici e i ventinove anni di età iscritti al programma Garanzia giovani (c. d. bonus Neet). In particolare, il datore di lavoro potrà godere dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi assicurativi) per i successivi dodici mesi e nel limite di €. 8.060,00 all’anno.

Sono prorogati gli incentivi previsti per la stipulazione di contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione (c. d. apprendistato di primo livello), nonché lo sgravio totale dei contributi, sino a un massimo di €. 3.000,00, per i datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto presso di lui almeno il trenta per cento delle ore di alternanza scuola lavoro o un periodo di apprendistato formativo (c. d. apprendistato di terzo livello).

Altresì, è prorogato il c. d. bonus under trenta, vale a dire l’esonero dei contributi previdenziali (ma non premi assicurativi) in misura pari al cinquanta per cento e nel limite di €. 3.000,00 all’anno, conseguente alla assunzione di lavoratori di età non superiore ai trenta anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle cc. dd. tutele crescenti.

È prorogato il c. d. credito di imposta formazione 4.0, vale a dire il credito di imposta concesso al datore di lavoro che sostiene spese di formazione dei lavoratori dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal “piano nazionale industria 4.0”. In particolare, il predetto credito di imposta è attribuito in misura pari:

- al cinquanta per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (nel limite massimo annuale di €. 300.000,00);

- al quaranta per cento delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (sempre nel limite massimo annuale di €. 300.000,00);

- al trenta per cento delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (nel limite massimo annuale di €. 200.000,00).

Infine, è previsto il rimborso parziale da parte dell’Inail di quanto versato dal datore di lavoro a titolo di retribuzione al lavoratore affetto da disabilità da lavoro destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro. Il rimborso è corrisposto dalla data di manifestazione della volontà del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e sino alla realizzazione degli interventi, ma non oltre un anno (art. 1, 533esimo comma).

 

  1. Misure a sostegno della genitorialità.

La c. d. legge di bilancio per l’anno 2019 riconosce alla lavoratrice in stato di gravidanza la facoltà di prestare la attività lavorativa sino al nono mese di gravidanza e di usufruire, così, del congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi al giorno del parto (c. d. congedo obbligatorio post partum). Tuttavia, è necessario il parere positivo del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché del medico competente per la prevenzione e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 1, 485esimo comma, che modifica l’art. 16 del c. d. testo unico maternità). La valutazione medica dovrà tenere conto anche di fattori estranei, quali la lontananza del luogo di lavoro, e, quindi, la necessità di raggiungerlo guidando una autovettura, nonché la durata dell’orario di lavoro e la idoneità dell’ambiente di lavoro. Inoltre, il periodo di congedo sarà sempre pari a cinque mesi esatti, indipendentemente dalla discordanza tra la data presunta del parto e la data effettiva. Infatti, sia in caso di utilizzazione “classica” (due mesi prima del parto e tre mesi dopo), sia in caso di utilizzazione “flessibile” (un mese prima del parto e quattro mesi dopo), è sancito il divieto per la lavoratrice che abbia partorito prima della data presunta di prestare la sua opera anche nei giorni non goduti prima del parto, giorni che si aggiungono al periodo di congedo post partum, anche qualora la somma dei periodi predetti superi il limite complessivo di cinque mesi.

Inoltre, il padre lavoratore potrà godere di cinque (e non più di quattro) giorni di astensione obbligatoria dal lavoro nei cinque mesi successivi alla nascita di un figlio o alla adozione o all’affidamento di un minore. Altresì, è prorogata la facoltà per il lavoratore padre di usufruire di un ulteriore giorno di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione, però, che la lavoratrice madre rinunci a una giornata del proprio congedo obbligatorio. I giorni possono anche non essere continuativi (art. 1, 278esimo comma).

Inoltre, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro che stipuli accordi per la esecuzione della prestazione lavorativa sotto forma di “smart working” (c. d. lavoro agile) di riconoscere priorità alle richieste delle lavoratrici madri presentate nei tre anni successivi al termine del periodo di congedo e dei lavoratori con figli disabili (art. 1, 486esimo comma).

Infine, è aumentato a €. 1.500,00 il c. d. bonus asilo nido erogato dall’Inps

 

  1. Contrasto al “lavoro nero”.

Al fine di contrastare il “lavoro nero”, sono stati disposti la assunzione di trecento funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’inasprimento delle sanzioni amministrative e penali. Nello specifico, è stato previsto:

- un aumento pari al venti per cento delle sanzioni applicate in ipotesi di:

  1. mancata comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. violazione della disciplina in materia di somministrazione di lavoro;
  3. violazione della disciplina in materia di appalto;
  4. violazione della disciplina in materia di distacco;
  5. violazione della durata massima dell’orario di lavoro;
  6. violazione della disciplina sul riposo giornaliero;
  7. violazione della disciplina sul riposo settimanale;
  8. altre violazioni che saranno individuate in un apposito decreto ministeriale;

- un aumento pari al 10 per cento delle sanzioni amministrative e penali applicate in ipotesi di violazione della disciplina in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- il raddoppio dei predetti aumenti qualora, nei tre anni precedenti, siano state applicate al datore di lavoro sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (art. 1, 445esimo comma).

La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 2 in data 14 gennaio 2019 individua in concreto gli illeciti destinatari delle nuove sanzioni amministrative. Inoltre, la predetta circolare sancisce la immediata applicabilità delle nuove sanzioni amministrative alle condotte illecite riferibili all’anno 2018 e la esclude per le condotte illecite riferibili agli anni precedenti l’anno 2018 e ciò a prescindere dalla data di accertamento e / o di contestazione.

 

  1. Lotta al precariato e ammortizzatori sociali.

È prevista la assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori dipendenti pubblici mediante la organizzazione di concorsi pubblici unici.

Inoltre, a decorrere dall’anno scolastico 2019 – 2020, è autorizzata la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi e dei tecnici assunti nell’anno scolastico 2018 – 2019 mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta secondo quanto previsto dalla c. d. legge di bilancio per l’anno 2018.

Altresì, sono stati stanziati cinquecento milioni di euro per il finanziamento del c. d. bonus assunzioni Mezzogiorno attribuito ai datori di lavoro (anche liberi professionisti) che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani di età inferiore ai trentacinque anni o lavoratori che abbiano compiuto trentacinque anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Inoltre, dal giorno 1° gennaio 2019, è stata riconosciuta la possibilità anche ai possessori di partita Iva di ottenere i fondi “Resto al sud”, il programma gestito da Invitalia che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte di soggetti under quarantacinque nelle regioni del Mezzogiorno.

Infine, ai lavoratori che operano nelle cc. dd. aree di crisi industriale complessa e che abbiano cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla indennità di disoccupazione è concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi. Allo stesso modo, godono di un trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che operano nelle cc. dd. aree di crisi industriale complessa e che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga nel periodo 22 novembre 2017 – 31 dicembre 2018.

 

  1. Revisione delle tariffe Inail.

La legge n. 145 del 2018 ha rivisto al ribasso i premi assicurativi dovuti all’Inail per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente abbattimento dei tassi medi pari a circa il trenta per cento. Tuttavia, per reperire le risorse necessarie al taglio generalizzato dei premi, è stata disposta la riduzione e, in alcuni casi, la abrogazione, di alcune misure strutturali. Inoltre, sono stati abrogati il c. d. sconto cuneo, lo sconto riservato alle imprese del settore edile (che, però, potranno godere della riduzione del premio in misura pari all’11,50 per cento, anche se con riferimento alla sola regolazione dell’anno 2018) e il premio supplementare per la silicosi e la asbestosi previsto dall’art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Con la circolare n. 1 del giorno 11 gennaio 2019, l’Inail ha rinviato al giorno 16 maggio 2019 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni e per il pagamento in una unica soluzione dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore della navigazione. Sempre entro il giorno 16 maggio 2019 dovranno essere versate le prime due rate da parte di chi opti per il pagamento rateizzato dei premi; le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 20 agosto 2019 ed entro il giorno 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi legali. In altre parole, entro il giorno 16 maggio 2019, il datore di lavoro dovrà calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2019), calcolare il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2018), conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione e pagare il premio di autoliquidazione. Inoltre, entro il giorno 16 maggio 2019 dovrà essere inviata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte. Tutti gli adempimenti dovranno essere effettuati con modalità telematica.

 

  1. Saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi dall’anno 2000 all’anno 2017.

La c. d. legge di bilancio per l’anno 2019 prevede il “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi che sono stati affidati all’Agenzia delle entrate – riscossione dal giorno 1° gennaio 2000 al giorno 31 dicembre 2017. In altre parole, le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (Isee inferiore a €. 20.000,00) possono aderire al c. d. saldo e stralcio degli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali ovvero alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Possono aderirvi. Dunque, anche i liberi professionisti possono aderire a questo istituto. Tuttavia, come precisato, occorre il fatto che i debiti fiscali e contributivi siano stati affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, non potranno aderire all’istituto i consulenti del lavoro, poiché l’Enpacl (Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei consulenti del lavoro). non si è affidato ad alcun agente esterno per la riscossione dei contributi. Inoltre, il professionista dovrà valutare la convenienza della adesione al condono ai fini previdenziali, attendendo istruzioni dalla rispettiva Cassa.