argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Ai sensi dell’art. 22 del d. m. 12 luglio 2007, dell’art. 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell’art. 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006, la posizione delle lavoratrici madri con contratto di lavoro autonomo e rapporto coordinato e continuativo deve essere equiparata a quelle delle lavoratrici subordinate; pertanto, ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione a una procedura di stabilizzazione, i periodi di assenza per maternità, puerperio devono essere considerati ai fini del raggiungimento della durata minima dei rapporti di lavoro autonomo.
» visualizza: il documento (Tar Campania, Napoli, sezione seconda, 6 luglio 2020, n. 2893. )Articoli Correlati: procedure di stabilizzazione - maternità - contratto di lavoro autonomo
Motivata con molto scrupolo e con taglio innovativo, la decisione convince, anche se è basata su una lettura adeguatrice dei testi normativi. Però, le ragioni sostanziali alla base della pronuncia sono conformi a giustizia sostanziale e ai principi costituzionali, a tacere di quelli di diritto comunitario.