argomento: Novitá legislative
Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
» visualizza: il documento (D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88)Articoli Correlati: pensione - previdenza complementare
di Avv. Valentina Zaccarelli
La libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale per la Unione europea. Essa assume ancora più rilevanza quando a circolare sono i lavoratori, che si spostano da uno Stato membro all’altro per rispondere alle offerte di lavoro.
Tuttavia, la mobilità dei lavoratori incontra degli ostacoli. Tra questi vi sono alcune legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari legati al rapporto di lavoro.
Il primo intervento in materia ha avuto luogo con la direttiva 98 / 49 / Ce, volta a salvaguardare i diritti alla pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
In seguito, è stata adottata la direttiva 2014 / 50 / Ue, volta ad agevolare in via ulteriore la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri migliorando la acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari (cfr. considerando n. 5).
La Italia ha recepito la predetta direttiva 2014 / 50 / Ue con il decreto legislativo 21 giugno 2018, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del giorno 13 luglio 2018.
Il decreto legislativo n. 88 del 2018 ha modificato la disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, occupandosi, in particolare:
- dei periodi di occupazione richiesti per mantenere il diritto alla iscrizione al regime pensionistico complementare;
- del mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare;
- degli obblighi di informazione ai lavoratori.
La politica europea in materia di pensione complementare dei lavoratori è proseguita con la adozione della direttiva 2016 / 2341 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea del giorno 14 dicembre 2016, direttiva relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Epap).
In primo luogo, la predetta direttiva ha abrogato, con decorrenza dal giorno 13 gennaio 2019, la direttiva 2003 / 41 / Ce, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (art. 65).
La direttiva 2016 / 2341 / Ue si è posta l’obiettivo di facilitare in via ulteriore la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri (cfr. considerando n. 4) mediante una “armonizzazione minima” (cfr. considerando n. 3) della tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori temporaneamente distaccati tra gli Stati membri (cfr. considerando n. 13). Nello specifico, la direttiva in esame ha inteso fornire protezione e sicurezza agli aderenti e ai beneficiari dei cc. dd. schemi pensionistici aziendali o professionali (cfr. considerando n. 2), protezione e sicurezza intese come sicurezza finanziaria durante il pensionamento (cfr. considerando n. 25). Ciò mediante la garanzia dell’equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali e professionali, vale a dire attraverso la equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali (cfr. considerando n. 7 e art. 7, par. 3).
Gli Stati membri della Unione europea dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata. Per tale ragione, sono previsti e promossi sistemi pensionistici integrativi e / o complementari rispetto alle pensioni pubbliche, volti, appunto, a integrare queste ultime in futuro. Tra questi vi sono le pensioni aziendali o professionali, forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale integrativo o complementare rispetto a quello pubblico.
La pensione aziendale o professionale si concretizza nel c. d. schema pensionistico, un contratto, un accordo o un negozio fiduciario stipulato individualmente o collettivamente tra il datore di lavoro e il dipendente o tra i loro rispettivi rappresentanti (schema pensionistico aziendale) ovvero individualmente o collettivamente con lavoratori autonomi (schema pensionistico professionale), che disciplina le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione (art. 6, n. 2, della direttiva 2016 / 2341 / Ue). Gli schemi pensionistici possono essere gestiti da un apposito ente (Ente pensionistico aziendale o professionale, c. d. Epap) o dalle imprese di assicurazione sulla vita (cfr. considerando n. 5 della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
Nello specifico, l’Epap è un ente pensionistico con un fine sociale che fornisce servizi finanziari (cfr. considerando n. 32 della direttiva 2016/ 2341 / Ue). Tuttavia, proprio in ragione della sua funzione sociale ed essendo parte di un rapporto trilaterale insieme al datore di lavoro e al lavoratore, l’Epap non può essere considerato un semplice prestatore di servizi finanziari (cfr. considerando n. 32 della direttiva 2016 / 2341 / Ue). Pertanto, esso deve soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi relativi alle attività svolte e al loro funzionamento (cfr. considerando n. 32 della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
In primo luogo, l’Epap deve essere iscritto in un registro nazionale o deve essere autorizzato dalla autorità competente (art. 9 della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
In secondo luogo, l’Epap deve essere separato dalla impresa promotrice (cfr. considerando n. 18 e n. 30 e art. 8 della direttiva 2016 / 2341 / Ue), vale a dire dalla impresa o da un altro organismo che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo ovvero di una loro combinazione e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un Epap (art. 6, n. 3, della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
In terzo luogo, l’Epap deve esercitare, in via esclusiva, le attività individuate dalla direttiva 2016 / 2341 / Ue, nonché le attività connesse (cfr. considerando n. 29).
Inoltre, l’Epap deve operare secondo il principio della capitalizzazione (cfr. considerando n. 18). In altre parole, l’Epap è finanziato da risorse provenienti dall’accantonamento, a cura di un gestore, dei contributi versati in passato dai datori di lavoro e dai lavoratori. Questa modalità di finanziamento si distingue dal sistema a ripartizione, in cui la erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata utilizzando i contributi correntemente versati dagli attuali datori di lavoro e dagli attuali lavoratori, senza che abbia luogo alcun accantonamento.
Ancora, l’Epap deve essere dotato di un efficace sistema di governance, proporzionato alla sua dimensione, alla sua natura, alla sua portata e alla complessità delle attività di prestazione di servizi e di investimento a lungo termine (cfr. considerando n. 52 e capo II del titolo III della direttiva 2016 / 2341 / Ue). In particolare, i suoi gestori devono essere competenti, avere conoscenze adeguate e qualifiche professionali (cfr. considerando n. 55 della direttiva 2016 / 2341 / Ue); inoltre essi devono avere buona reputazione e integrità (c. d. onorabilità, art. 22 della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
Altresì, l’Epap deve utilizzare le poste attive detenute solo per scopi inerenti la erogazione delle prestazioni pensionistiche (cfr. considerando n. 45) e deve agire in modo prudente (art. 19 della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
Infine, l’Epap deve adottare una funzione di gestione del rischio (cfr. considerando n. 54 e art. 25 della direttiva 2016 / 2341 / Ue), una funzione di “audit interno” (cfr. considerando n. 54 e art. 26 della direttiva 2016 / 2341 / Ue) e una funzione attuariale (cfr. considerando n. 54 e art. 26 della direttiva 2016 / 2341 / Ue). In altre parole, l’Epap deve valutare i rischi, compresi quelli connessi ai cambiamenti climatici, all’impiego delle risorse, all’ambiente, nonché i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a modificazioni normative (cc. dd. attivi non recuperabili, cfr. considerando n. 57 della direttiva 2016 / 2341 / Ue). Inoltre, l’Epap deve assegnare una attività professionale di consulenza per la verifica delle procedure a personale interno indipendente (c. d. internal auditing) e redigere conti e relazioni annuali (cfr. considerando n. 59 e art. 29 della direttiva 2016 / 2341 / Ue). Infatti, l’Epap deve essere un ente solvibile (art. 16, 17 e 18 della direttiva 2016 / 2341 / Ue), stabile e solido.
Da ultimo, l’Epap deve fornire una adeguata informazione (titolo IV della direttiva 2016 / 2341 / Ue).
Per questi motivi, l’Epap è soggetto alla “vigilanza prudenziale” delle autorità competenti dello Stato membro di origine (titolo V della direttiva 2016 / 2341 / Ue), nonché ad attività cartolare e a ispezioni in loco.
Data la importanza degli Epap e il sempre maggiore ricorso dei lavoratori alle pensioni aziendali e professionali, la direttiva 2016 / 2341 / Ue ne agevola la attività transfrontaliera (cfr. considerando n. 12) e cerca di rimuovere gli ostacoli al trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici all’interno della Unione europea (cfr. considerando n. 37 e art. 12).
La direttiva 2016 / 2341 / Ue è stata recepita dalla Italia con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del giorno 17 gennaio 2019.
Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, il Legislatore italiano ha recepito la direttiva europea 2016 / 2341 / Ue. A questo fine, il predetto decreto legislativo ha apportato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari, art. 1 del decreto legislativo n. 147 del 2018), già modificato dal decreto legislativo 21 giugno 2018, n. 88, di attuazione della direttiva 2014 / 50 / Ue, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2009 (codice delle assicurazioni private, art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Con particolare riferimento al decreto legislativo n. 252 del 2005, è stato previsto il divieto in capo agli Epap di svolgere attività ulteriori a quelle per cui essi sono istituzionalmente preposti, vale a dire le attività di previdenza complementare e le attività connesse (art. 1, comma 1 bis, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Inoltre, sono state stabilite ulteriori definizioni, quali la definizione di “funzione fondamentale” (art. 1, comma 3, lett. c quinquies, inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 5, del decreto legislativo n. 147 del 2018) e la definizione di “attività transfrontaliera” (art. 1, comma 3, lett. c quaterdecies, inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 5, del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Altresì, sono stati individuati tra i soggetti che possono istituire forme pensionistiche complementari le società di intermediazione mobiliare (sim), le società di gestione del risparmio (sgr), le banche con sede in Italia e con sede legale in uno Stato estero (banche extra comunitarie), ma con una succursale in Italia, le imprese di assicurazione italiane o autorizzate in Italia (art. 3, comma 1, lett. h, modificata dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Ancora, è stata prescritta la necessità per gli Epap di adottare un sistema di governance (art. 4 bis, introdotto dall’art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2018); di adottare alcune funzioni fondamentali (art. 5 bis, introdotto dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2018), quali la gestione dei rischi (art. 5 ter, introdotto dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2018), la revisione interna (art. 5 quater, introdotto dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2018) e la funzione attuariale (art. 5 quinquies, introdotto dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2018); di dare informazioni adeguate (art. 13 bis, introdotto dall’art. 1, comma 14, del decreto legislativo n. 147 del 2018). Infine è stata prescritta la necessaria redazione di bilanci e di rendiconti (art. 17 bis, introdotto dall’art. 1, comma 21, del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Da ultimo, il decreto legislativo n. 147 del 2018 ha reso possibile il trasferimento transfrontaliero (art. 14 bis e art. 14 ter del decreto legislativo n. 252 del 2005, introdotti dall’art. 1, comma 16, del decreto legislativo n. 147 del 2018) e ha rafforzato i poteri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip, art. 17 bis del decreto legislativo n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 21, del decreto legislativo n. 147 del 2018; artt. 18 e 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005, modificati dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto legislativo n. 147 del 2018; art. 19 quinquies del decreto legislativo n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 26, del decreto legislativo n. 147 del 2018).
Si precisa il fatto che il predetto impianto normativo dovrà essere integrato mediante la adozione degli atti normativi secondari di competenza dei Ministeri e della Covip.
Un altro passo verso la parità di trattamento all’interno della Unione europea è stato compiuto.