argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 80 del 1992, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce un presupposto necessario perché si possa richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps. Peraltro, tale presupposto viene meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano essere considerate provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto e ciò accade qualora si discuta dell’azione contro i soci con responsabilità limitata di una società di capitali, anni dopo la cancellazione dal registro delle imprese, se dal bilancio di liquidazione non risulta alcuna distribuzione dell’attivo a favore degli stessi soci
» visualizza: il documento (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, ord.. )Articoli Correlati: fondo di garanzia - cancellazione dal registro delle imprese - azione esecutiva - crediti di lavoro
Sulla base di principi noti, ma inerenti a circostanze diverse (v. Cass. 17 aprile 2007, n. 9108), la sentenza affronta un problema abbastanza frequente nella prassi, con una soluzione quanto mai equilibrata e una esaustiva motivazione.