argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., vi può essere concorso di colpa del lavoratore, qualora questi violi regole cautelari. Tuttavia, qualora, nella catena causale che determina l’infortunio sul lavoro, emergano comportamenti incauti del lavoratore collegati all’inosservanza di specifici obblighi formativi o informativi del datore di lavoro, tali che sia molto probabile che, se vi fossero state l’informazione o la formazione, il fatto non si sarebbe verificato, non vi può essere concorso di colpa, poiché la violazione delle regole cautelari del prestatore di opere è frutto sul piano causale dell’originario inadempimento del datore di lavoro
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Il principio di diritto è corretto e noto. V. Cass. 25 novembre 2019, n. 30679, pubblicato su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.