argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In caso di trasferimento di personale militare per la soppressione del reparto, i trasferimenti sono di autorità, nonostante sia scelta una destinazione di gradimento del personale, che, pertanto, ha diritto all’indennità dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001.
» visualizza: il documento (Cons. stato, sezione terza, 26 giugno 2020, n. 3768. )Articoli Correlati: personale militare - trasferimento - reparto
La decisione è convincente; per l’art. 1, primo comma, della legge n. 86 del 2001, “al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e ai sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma primo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti di autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del trenta per cento per i secondi dodici mesi”.