Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

22/07/2020 - Il licenziamento, l’ordine di reintegrazione, il diritto alle ferie e una sentenza per nulla convincente.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore licenziato in modo illegittimo e poi reintegrato nel suo posto di lavoro, in conformità al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziale, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore licenziato in modo illegittimo e poi reintegrato nel suo posto di lavoro, in conformità al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziale, non ha diritto a una indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 25 giugno 2020, C. – n. 37 del 2019 e C. – n. 762 del 2018, Signora QM c. Varhoven kasationen sa dna Republika Bulgaria e altri e Signora CV c. Spa Iccrea Banca. ) scarica file

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Come è ovvio, la sentenza che riguarda anche il nostro Paese ha grande importanza applicativa, ma non è per nulla persuasiva. Il tema non attiene a quello dell’orario, ma alla disciplina delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti ed esula dal possibile apprezzamento della Corte di giustizia. A tacere di questa decisiva considerazione, non si vede come sia possibile maturare le ferie quando si effettua la prestazione. La sentenza non considera in modo adeguato la natura del regime sanzionatorio italiano e non valuta la natura e gli effetti dell’ordine di reintegrazione.